Data
l'importanza dell'argomento e dal momento che la questione interessa tutti i
preti che lasciano il ministero sacerdotale, mi sembra opportuno parlarne un pò
e, a proposito, riportare qui sul nostro sito un autorevole pronunciamento, rilasciato
da un rappresentante della CEI e pubblicato a suo tempo sulla rivista 'Sulla
Strada' n° 63, 2006.
Si
tratta di una mia esplicita domanda e di una adeguata risposta.
Lettera
di Giuseppe Zanon al segretario della CEI, mons.Giuseppe Betori.
Leno 04-11-'05
Mons.
Betori,
compro JESUS di Novembre '05 e trovo dentro il suo messaggio o, meglio, il suo
appello per i 39.000 preti italiani che lavorano e che si sacrificano per gli
altri, specialmente per i più diseredati. Belle e sante parole le sue, senza
dubbio, ma mi permetta di aggiungere qualche altro nome alla lista dei
bisognosi.
In
Italia sono circa 8.000 i preti che hanno lasciato e di questi ce ne sono
centinaia che sono veramente alla miseria o sotto i ponti, come si dice. Per
non parlare delle suore che hanno lasciato il convento, senza diritti sindacali,
senza adeguati aiuti per reinserirsi nella società.
Noi
preti sposati di Vocatio ( sito www.vocatio.it ) e alcune donne
interessate alla questione ( sito www.donne-cosi.org ) ne abbiamo un lungo
elenco e ci piacerebbe poter segnalare a voi alcuni casi urgenti.
Sempre
per quella carità che Cristo ci ha insegnanto e per la quale un giorno abbiamo
cantato insieme 'Ecce quam bonum et jucundum habitare fratres in unum '.
Cordiali saluti
Giuseppe Zanon
Lettera
di risposta
CEI-Servizio
per la promozione del sostegno economico della Chiesa.
Roma 14-12-'05
Giuseppe
Zanon
Via
Micheli, 10
25024
LENO ( BS )
Gentile
signore Giuseppe Zanon,
a
nome e per conto del Segretario Generale, S. E. Mons. Giuseppe Betori, rispondo
alla sua del 4 Novembre scorso.
Vorrei innanzitutto ringraziarla per il sostegno manifestato alla campagna di
sensibilizzazione per le offerte liberali a favore del clero: i materiali a lei
pervenuti fanno parte delle iniziative promozionali di cui la Chiesa italiana
si fa praticamente carico, consapevole del dovere di alimentare ed accrescere
tra i fedeli ' la cultura del sovvenire'.
In linea generale, per accedere al sistema di sostentamento del clero vigente
in Italia in seguito alla revisione del codice di diritto canonico e degli
accordi concordatari non è sufficiente il requisito dell'ordinazione
sacerdotale nè dell'esercizio del ministero in qualche sua forma, ma si
richiede 'il servizio svolto in favore della diocesi' ( legge
20 Maggio 1985, n° 222, art. 24, p.c.),
consistente
nel 'servizio a tempo pieno cioè (nel)lo svolgimento continuativo
dell'incarico o degli incarichi conferiti al sacerdote dal Vescovo diocesano, nel
senso che tali incarichi assorbono la gran parte della sua giornata e
rappresentano il suo impegno preminente' (delibera CEI, n°58, 1° Agostro 1991, art.1,
par. 3 ).
Per sovvenire alle necessità che si manifestano nei casi di abbandono della vita
ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di
reddito, gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, ai sensi
dell'art. 17, secondo comma, della legge 222/1985, sono tenuti a destinare una
quota delle proprie risorse. In tal senso, la delibera CEI, n° 63, 22 Agosto
2000, ha stabilito:
q
di
concedere la sovvenzione su richiesta del sacerdote interessato, corredata
dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di
una occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonchè
della attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;
q
che
essa ha la durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in
ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
q
che
la misura della sovvenzione è pari alla misura iniziale unica della
remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento
del clero;
q
che,
su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità, la
sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore
periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.
Il puntuale adempimento di queste norme, che impegnano la Chiesa italiana anche
nei confronti dello Stato, a cui deve rendere conto dell'uso dell'otto per
mille, non esime dai doveri di carità nei confronti di tutti quanti versano in
condizioni di bisogno, provvedendovi secondo i molteplici canali dell'aiuto e
della solidarietà fraterna.
La saluto cordialmente e le auguro un sereno Natale
Paolo Mascarino
Responsabile
Ringraziando
sentitamente per la risposta avuta, ad ennesima testimonianza che quando si
vuol dialogare in modo costruttivo se ne trova sempre il modo, vorrei
sottolineare e precisare i due
punti
già evidenziati nel titolo: la pensione e l'aiuto temporaneo.
LA
PENSIONE
Per
i preti che lasciano, c'è la pensione soltanto se in precedenza hanno lavorato
in una diocesi e alle dipendenze di un vescovo diocesano e, con il regolare
stipendio hanno anche versato i contributi all'INPS, Fondo Clero.
Se
invece non c'è stato questo contratto di lavoro e non si sono versati i
contributi, non c'è niente da fare, come nel caso dei religiosi che essendo
vissuti a titolo di povertà, ora devono solo sperare che, a titolo di carità, (..i
canali dell'aiuto e della solidarietà fraterna..) venga loro dato qualche aiuto,
da decidersi dal Superiore maggiore di turno.
E
so per contatti personali, che alcuni Ordini religiosi hanno stanziato un fondo
per questo, come ad esempio i Carmelitani Scalzi del Veneto.
Senza
dubbio un passo avanti;rimane sempre, comunque, il limite che il tutto è a
discrezione del Superiore di turno, da augurarsi buono e comprensivo !
L'AIUTO
TEMPORANEO
Esso
viene dato al momento dell'abbandono dello stato clericale ed è mirato a venire
incontro alle difficoltà che si devono affrontare in quel difficile momento.
In
pratica si tratta del prolungamento del normale stipendio per un anno, con
possibilità del protrarsi per altri sei mesi in forma dimezzata.
Come
specifica bene il testo, è il vescovo diocesano che dà il via all'operazione, attestando che
il soggetto è nelle condizioni per beneficiarne.
Da
sottolineare tuttavia che questo contributo è dovuto in forza del
Concordato 1985: lo Stato italiano concede alla Chiesa di usufruire dell'otto
per mille nella dichiarazione dei redditi dei cittadini italiani e la
Chiesa cattolica si impegna ad aiutare i suoi dipendenti che perdono
improvvisamentre il lavoro in seguito all'abbandono dello stato clericale.
CONCLUSIONE
Sapendo
quanto sia complicata la questione da me semplificata in alcune linee
fondamentali, il nostro sito www.chiesaincammino.org
offre ai suoi lettori la consulenza gratuita di un esperto, il bravo e
carissimo Alberto Milani che ben volentieri farà questo e che fin da ora
ringraziamo.
Alberto
Milani- via La Castiglia, 41 - 40137 Bologna
cell.
347.9957167 -- tel. 051.6231688 - e-mail albertoeluisa@yahoo.it
Giuseppe Zanon