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L’UOMO, LA DONNA, IL PRETE ED IL MATRIMONIO
Preti sposati
di p. Nadir Giuseppe Perin
Ringraziamo di vero cuore il nostro carissimo amico p. Nadir
Giuseppe Perin, prete-sposato dal 1968, per questo approfondimento che ha
scritto per il nostro sito come contributo al dibattito sul tema dei preti
sposati. p. Nadir Giuseppe Perin è dottore in Teologia dogmatica presso
l’Università Pontificia dell’Angelicum in Roma; specializzato in Teologia
Morale all’Università Lateranense - Accademia Alfonsiana di teologia Morale;
Diplomato in Psychiatric Nursing presso la Mental Health Division di Toronto;
specializzato in scienze psicopedagogiche presso l’Università di magistero
dell’Aquila. Per contatti: nadirgiuseppe@alice.it
SUL celibato ed il matrimonio dei
preti è stato detto, ormai, tutto quello che si poteva pensare, dire o
scrivere. E sono convinto che tutto quello che è stato pensato, detto o
scritto, corrisponda al vero o almeno rispecchi una parte della verità.
Ed è sempre la ricerca di questa verità sull’uomo, la donna,
il prete e il matrimonio che mi ha spinto a rispondere ad alcune domande che, a
prima vista, potranno sembrare, a molti o ad alcuni se non inutili, quanto mai
ovvie. Penso, tuttavia, che le risposte, proprio perchè non sono suggerite da
sentimenti di astio, rancore volontà di rivendicazione o contrapposizione verso
qualcuno, possano aiutare a capire meglio una delle questioni più scottanti,
esistente ancora oggi, all’interno della comunità ecclesiale e che riguarda i
preti che lasciano il loro ministero per sposarsi.
La prima domanda : se “all’uomo della strada” chiedessi : “
Tutti gli uomini e tutte le donne si possono sposare”? Credo che la
risposta sarebbe “SI”, senza ombra di dubbio. Si possono sposare perché
sposarsi è un diritto naturale dell’uomo e della donna e tale diritto ha
come fondamento la volontà di Dio. Infatti, nella Sacra Scrittura c’è scritto :
“ Dio creò l’uomo simile a sé, lo creò ad immagine di Dio, maschio e femmina li
creò” (Gn 1,27). “Poi Dio, il Signore disse: “ Non è bene che l’uomo sia solo.
Gli farò un aiuto adatto a lui” (Gn 2,18). “Li benedisse con queste parole: siate
fecondi, diventate numerosi, popolate la terra”…(Gn 1,27).
Il can. 1058 del Diritto Canonico afferma, invece, che “ tutti
possono contrarre matrimonio, se il diritto non ne fa loro divieto”. Questo
significa che anche se tutti, per diritto naturale possono contrarre
matrimonio, tuttavia il diritto positivo può porre delle restrizioni legali,
sia di carattere permanente sia transitorio. Ma queste restrizioni possono
essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive
esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e
pubblica (cfr. Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, 22 ottobre
1983).
Quindi, mentre per il diritto naturale, l’elemento
costitutivo del matrimonio è il consapevole, libero e manifesto consenso delle
parti, aventi capacità fisica e psichica a contrarlo e non richiede altre
condizioni o formalità, tuttavia, dal momento che gli uomini fanno parte di una
società e che il matrimonio ha rilevanti conseguenze per i coniugi, i loro
figli e la società stessa, è conforme al diritto naturale che il diritto
positivo stabilisca quanto è necessario perché il “patto matrimoniale” sia
valido e socialmente riconosciuto. Il matrimonio, per il diritto positivo non è
valido senza l’osservanza delle legittime norme sancite dall’autorità civile e,
nel caso del matrimonio dei battezzati, dall’autorità religiosa.
Tuttavia non è sufficiente riconoscere il diritto teorico al
matrimonio ad ogni persona che abbia i requisiti richiesti dal diritto naturale
e positivo, ma, è doveroso per la comunità, sia civile che ecclesiale, creare
le condizioni che consentano l’esercizio del diritto a sposarsi ed a formare
una famiglia. E, per esempio, dato che la casa ed il lavoro sono condizioni
praticamente necessarie per sposarsi e formare una famiglia, è grave dovere dei
pubblici poteri e della comunità, sia civile che ecclesiale, non far mancare
quello che è necessario per una corretta e dignitosa attuazione del diritto
naturale al matrimonio ed alla famiglia.
La legislazione della Repubblica Italiana ammette tre forme
di celebrazione del matrimonio:
a) davanti all’ufficiale dello stato civile (Cc, artt
84-249, esclusi gli articoli 82 e 83);
b) davanti ad un ministro del culto cattolico. Questo
matrimonio è regolato dal Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali
sulla materia ( Cc art. 82);
c) davanti a ministri dei culti riconosciuti dallo Stato
italiano ( Cc art. 83).
E, l’art. 29 della Costituzione italiana recita che “ La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
L’art. 31, sempre della Costituzione Italiana dice che: “La
Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù
favorendo gli istituti necessari a tale compito”.
Il matrimonio, invece dei cattolici, di esclusiva competenza
della Chiesa, è retto dalla legge divina e da quella canonica. Le norme sono
contenute nel Diritto Canonico al Titolo VII (cann.1055- 1165). Il patto
(l’alleanza) matrimoniale - da cui “ è posta in essere un’intima comunità
di vita e di amore, fra l’uomo e la donna, istituita dallo stesso Creatore e
strutturata con leggi proprie” (cfr GS n.48,1) e ordinata a fini propri, è
stato elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento.
Gli effetti civili di questo matrimonio sono assicurati dal
Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana[1].
Il matrimonio, dunque, è una realtà umana e nello stesso
tempo una realtà sociale, civile e religiosa che ha un interesse primario sia
per i non cristiani che per i cristiani e che, nella complessità dei suoi
aspetti, si richiama non solo al diritto civile o al Diritto Canonico, da cui
riceve la sua struttura giuridica, ma anche a numerose altre scienze, ciascuna
delle quali offre il suo contributo per determinarne ed approfondirne la
natura, le finalità, i valori.
La seconda domanda,conseguenza della prima, è: “perché
il prete, pur essendo un uomo come tutti, non può sposarsi, dal momento che
:
a) lo “sposarsi” dell’uomo e della donna è un loro diritto
naturale, voluto da Dio. Si tratta dello “ius connubii” che è un diritto
fondamentale della persona umana per cui ogni uomo o donna può contrarre
matrimonio, scegliendo liberamente il proprio coniuge. Il can. 1058 del Diritto
Canonico afferma che “ tutti possono contrarre matrimonio, se il
diritto non ne fa loro divieto”.
b) il diritto positivo civile o ecclesiastico (Diritto
Canonico) non può porre delle restrizioni a tale diritto naturale, senza
che ci siano “gravi ed adeguate ragioni” per farlo. “Queste restrizioni
possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed
oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza
sociale e pubblica (cfr. Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, 22
ottobre 1983).
c) il diritto positivo civile ed ecclesiastico può, invece,
“regolare”, stabilendo quanto è necessario perché il patto matrimoniale sia
valido e socialmente riconosciuto.
La limitazione del diritto naturale di sposarsi può
essere giustificata, quindi, soltanto da gravi ed adeguate ragioni,
altrimenti, come affermò Paolo VI , nell’enciclica Populorum Progressio,
n.37 – la soppressione o anche la limitazione di tale diritto costituisce
un’aperta violazione della dignità umana : “actum est de humana digitate”.
Ed ecco la terza domanda : Quali sono, allora, “ le gravi
ed adeguate ragioni”, in base alle quali - coloro che nella chiesa hanno la
potestà e la responsabilità del ministero per la comunità ecclesiale – hanno
deciso, usando le forme e i modi da loro ritenuti più adeguati, di imporre
per legge “il celibato” a tutti coloro che sono chiamati da Dio ad essere prete
e che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine nella chiesa cattolica
Occidentale e di “limitare”, per i preti cattolici della Chiesa
Orientale, al tempo prima della ordinazione, la possibilità di potersi
sposare, proibendola, invece dopo aver ricevuto il sacramento dell’ordine?
Le disposizioni del diritto positivo della comunità
ecclesiale occidentale, contenute nel Codice di Diritto Canonico, dispongono
che l’ordine sacro è impedimento dirimente al matrimonio dei chierici, i quali
pertanto non possono “celebrare il sacramento del matrimonio”[2].
Al capitolo III del Diritto Canonico, ove si parla degli impedimenti dirimenti
in particolare, i cann. 1087 e 1088 recitano “ attentano invalidamente il
matrimonio coloro che sono costituiti negli ordini sacri” e “… coloro che sono
vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità, emesso in un istituto
religioso” di diritto pontificio o diocesano, nel senso proprio determinato dal
can. 607.
Anche per il CCEO, infatti, “attenta invalidamente il
matrimonio colui che è costituito nell’Ordine Sacro” (cfr. CCEO can 804 e 805)
In passato – come tutti ormai conoscono - le ragioni del
vincolo tra sacerdozio e celibato, come è stato codificato poi nel Diritto
Canonico, trovarono le proprie radici, soprattutto, nella tradizione dove
l’intimo rapporto che i padri della Chiesa e gli scrittori ecclesiastici
stabilirono nel corso dei secoli, tra le due vocazioni, si basava su mentalità
e situazioni storiche molto diverse dalle nostre. Negli stessi testi patristici
si possono leggere, per esempio, le raccomandazioni che venivano rivolte al
clero affinché i sacerdoti, prima della celebrazione eucaristica, si
astenessero dall’uso del matrimonio, cioè dall’avere rapporti
sessuali con la propria moglie”. Le ragioni addotte per la castità dei sacerdoti
sembravano essere ispirate soprattutto da un eccessivo pessimismo per la
condizione umana e da concezioni errate sul matrimonio e sulla sessualità oltre
che da una particolare esigenza di “purezza rituale”, ritenuta necessaria per
avere contatto con le cose sacre, come nell’Antico testamento.
Oggi, invece, come affermò lo stesso Paolo VI, la ragione
del vincolo tra sacerdozio e celibato è stata il frutto di un’intuizione
spirituale della Chiesa, mediante il carisma di percezione che le è proprio
e che le proviene dal fatto di essere la sposa di Cristo ed il tempio vivo
dello Spirito santo. Per questo la Chiesa ritiene che questo legame tra le
due vocazioni sia sommamente conveniente e confacente con la vita sacerdotale,
anche se non necessario di per sé stesso.
Questo legame tra celibato e presbiterato, non è più
riconducibile, pertanto, agli schemi della pura ragione, né basato su
motivazioni derivanti dalla purezza rituale o da una concezione pessimistica
del matrimonio e della sessualità come lo fu, invece, per il passato.
Non riesco però a capire per quale motivo questa intuizione
spirituale della Chiesa si sia fermata al celibato del prete e non abbia,
invece, abbracciato anche l’obbedienza e la povertà, dal momento che Gesù
Cristo, del cui sacerdozio i ministri sacri partecipano, fu celibe, povero e
obbediente alla volontà del Padre, fino alla morte! Non mi sembra, inoltre, che
la motivazione di “somma convenienza e confacenza” del celibato con il
presbiterato si possa considerare “una grave ed adeguata ragione” per imporre
al prete – mediante legge canonica – la non utilizzazione del suo diritto
naturale di sposarsi, pena la nullità del matrimonio. Tanto più che subito dopo
il papa afferma che il celibato di per sé non è necessario al presbiterato.
Nel Decreto sul ministero e la vita sacerdotale
(Presbyterorum Ordinis) al n. 1296 si dice che “ la perfetta e perpetua
continenza per il Regno dei cieli, raccomandata da Cristo Signore…non è
richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente dalla
prassi della Chiesa primitiva e dalla tradizione delle Chiese Orientali, nelle
quali, oltre a coloro che assieme a tutti i vescovi scelgono con l’aiuto della
grazia il celibato, vi sono anche degli eccellenti presbiteri coniugati…che dedicano
pienamente e con generosità la propria vita per il gregge loro affidato”.
Al n. 1298 dello stesso decreto si dice, inoltre, che : “
Per motivi fondati sul Mistero di Cristo e della sua missione, il celibato che
prima veniva raccomandato ai sacerdoti, in seguito è stato imposto per legge
nella Chiesa latina a tutti coloro che si avviano a ricevere gli Ordini Sacri”.
Lo stesso card. Claudio Hummes, ora titolare della
Congregazione per il Clero, riconobbe apertamente che il celibato dei preti “non
è un dogma, ma una norma disciplinare” e che “la proibizione del
matrimonio” è stata promulgata solo alcuni secoli dopo l’istituzione del
“sacerdozio”.
Si sa che il celibato, come stato di vita scelto per
praticare la castità perfetta rappresenta una chiamata, una vocazione speciale
che Dio rivolge solo ad alcune persone, le quali, attraverso la scelta
volontaria di questa forma di vita e la libera accettazione di questo carisma[3]
donato dallo Spirito Santo, diventano nella chiesa autentici testimoni di quei
valori escatologici verso i quali il popolo di Dio è diretto. Nessuno, d’altra
parte, ha mai messo in dubbio che il celibato sia una forma di vita molto elevata;
che la si possa vivere con serenità e gioia interiore; che il motivo dell’amore
che lo ispira possa animare ogni aspetto della vita di chi lo abbraccia
liberamente, perché ad esso chiamato.
La gerarchia della Chiesa, tuttavia, pur imponendo per legge
canonica il celibato ai preti, non può assicurare ad alcuno di poter vivere
questo carisma, in modo totale e per tutta la vita, nemmeno per mezzo
dell’amministrazione dei sacramenti. Esso è un carisma che appartiene
all’ordine delle “grazie date gratuitamente” che sono essenzialmente
distinte dalla grazia santificante o abituale, perché vengono concesse dallo
Spirito Santo solo ad alcuni per il bene della comunità ecclesiale. Il
carisma del celibato, infatti, non dipende né dai sacramenti né, propriamente
parlando, dalla preghiera e non significa, soltanto, di poter evitare peccati
gravi contro la castità.
Giustamente, decreti conciliari, esortazioni pontificie,
omelie patristiche, trattati di teologia spirituale hanno messo in giusta
evidenza come il sacerdote non possa vivere il celibato senza il
quotidiano supporto dell’Eucaristia, della preghiera liturgica e personale,
perché si sa che nella vita del cristiano e del prete c’è sempre il primato
della grazia e della preghiera umile e confidente che fa del prete una creatura
di trasparenza e di dono.
Dal momento che anche la motivazione “dell’intuizione
spirituale” data da Paolo VI non è servita a smorzare le critiche, lo stesso
Paolo VI ebbe ad affermare in seguito che : “ Spetta all’autorità della Chiesa
stabilire, secondo i tempi ed i luoghi, quali debbano essere in concreto, gli
uomini e quali i requisiti perché essi possano essere ritenuti adatti al
servizio religioso e pastorale della Chiesa. La vocazione sacerdotale,
rivolta al culto divino ed al servizio religioso e pastorale del popolo di Dio,
benché divina nella sua ispirazione e benché distinta dal carisma che induce
alla scelta del celibato come stato di vita consacrata non diventa
definitiva ed operante senza il collaudo e l’accettazione di chi, nella Chiesa,
ha l’autorità e la responsabilità del ministero per la comunità ecclesiale”[4].
La quarta ed ultima domanda : il prete che volesse
sposarsi che cosa deve fare ? Considerando che .
a) si tratta di un impedimento di diritto ecclesiastico,
connesso con la legge del celibato (can. 277); b) il sacramento dell’Ordine
imprime in chi lo riceve il carattere perpetuo ed indelebile, per cui un prete
è e rimane prete in eterno (can 290) l’impedimento matrimoniale che ne deriva
può cessare soltanto per dispensa riservata alla Sede Apostolica (can. 1078, §
2, 1°).
Con il rescritto di dispensa dall’obbligo del celibato, il
chierico può sposarsi nella “forma canonica”, cioè in chiesa, ma perde lo
“stato clericale” (can.290).
Se il prete, ai nostri giorni, non si può sposare perché “il
celibato” è “sommamente conveniente e confacente con la missione che è
chiamato a svolgere nella comunità ecclesiale, ad imitazione di Cristo che era
celibe”, perché Gesù scelse come Apostoli degli uomini che erano sposati
ed altri che non lo erano ? E, se qualcuno degli Apostoli non sposati,
avesse manifestato, in seguito, a Gesù la volontà di formarsi una
famiglia, come ce l’avevano gli altri Apostoli, quale sarebbe stata la
reazione di Gesù? Gli avrebbe, forse, tolto il mandato di “Apostolo”?
S. Paolo nella 1Cor 9,5 reclama anche per sé il diritto che
avevano gli altri apostoli ed i fratelli del Signore e Cefa, di portare con sé
le proprie mogli : “Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna
(=moglie) credente, come gli altri apostoli ed i fratelli del Signore e Cefa,”?
[m¾ oÙk œcomen ™xous…an ¢delf¾n guna‹ca peri£gein æj kaˆ oƒ loitoˆ ¢pÒstoloi
kaˆ oƒ ¢delfoˆ toà kur…ou kaˆ Khf©j].
Questo diritto – di portare con sé la propria moglie –
deriva dal fatto che il carisma del celibato non è ottenibile su richiesta, ma
è un carisma che lo Spirito dà solo ad alcuni e non a tutti. Per cui un prete
che non abbia ricevuto il dono del celibato, ha ovviamente il diritto naturale
e spirituale di poter vivere la sua missione di presbitero, nel sacramento del
matrimonio, come dice Paolo nella 1Cor 7,7 “ciascuno ha il proprio dono da Dio,
chi in un modo chi in un altro”.
I tre diritti a cui accenna Paolo sono:
a) il sostentamento economico da parte della comunità “Non
abbiamo il diritto di mangiare e bere”? (1Cor 9,4). “Non sapete che quelli che
celebrano il culto traggono il vitto dal tempio, e quelli che servono
all’altare hanno la loro parte dall’altare? (1Cor 9,13) “Così anche il signore
ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo” (1Cor
9,14) ;
b) “Non abbiamo il diritto di portare con una donna
credente, come gli altri apostoli ed i fratelli del Signore e Cefa,”?” (1Cor
9,5);
c) gli apostoli occupati nella missione non devono svolgere
lavoro fisico o “ è solo Barnaba che ha il diritto di astenersi dal lavoro”?
(1Cor 9,6). Gli apostoli occupati nella missione hanno il diritto di vivere dei
doni, delle tasse ecclesiastiche, oppure del Vangelo, come dice il Signore.
I tre diritti manifestano la volontà di Gesù, il
Signore. In tutto questo si può individuare l’affetto del Signore che voleva
proteggere i suoi Apostoli, i loro successori e gli aiutanti, come Barnaba,
dall’essere oberati di attività e dal peso del celibato che non possono
sopportare ( cfr. Mt 19,11).
Paolo e gli altri ci mostrano che anche il diritto naturale
di sposarsi ( e quindi anche quello di portare con sé la propria moglie
nei viaggi apostolici) come gli altri diritti ( quello vivere del Vangelo e di
non svolgere lavori fisici per occuparsi della missione) non contemplano una
rinuncia volontaria al loro utilizzo (cfr 1Cor 9,15). Sono cioè diritti che si
mantengono anche se uno ci rinuncia, per un certo tempo, poiché nessun legame
terreno può avere precedenza su Cristo e sul Vangelo.
“ Abbiamo lasciato tutto (e tutti) e ti abbiamo
seguito: dov’è la nostra ricompensa”? – chiede Pietro a Gesù ( cfr Mt 19,29).
Ma dopo l’Ascensione del Signore, “gli altri apostoli ed i fratelli del Signore
e Cefa” sono tornati a vivere con le mogli e le hanno portate con sé in
missione”, come ci dice Paolo (1Cor 9,5). Questo significa che gli apostoli,
così come Paolo, sono in ogni caso liberi di far uso del proprio diritto di
portare con loro la moglie, dal momento che anche lei può essere di sicuro
aiuto nell’evangelizzazione.
La possibilità di poter far uso, in qualunque momento, dei
suoi diritti, è una delle ragioni per cui Paolo ne parla spesso. Insiste di
avere gli stessi diritti di tutti gli altri apostoli, sulla base di una
uguaglianza di status con tutti loro. Paolo reclama i suoi diritti per
dimostrare che la sua autorità apostolica è identica a quella degli altri. E’
importante sottolineare come questi diritti siano reali e possano essere
esercitati in ogni momento. Paolo ribadisce che anche lui ha diritto a
scegliersi una donna come compagna, dal momento che questo diritto non gli può
essere negato per sempre per il fatto che egli abbia rinunciato ad usarlo, per
un periodo di tempo. Egli resta libero (1Cor 9,1) e il fatto di astenersi
dall’usare questi suoi diritti, per lui costituisce un vanto (1Cor 9,15).
Un prete può sposarsi, allora, anche dopo l’ordinazione?
Secondo Paolo, qualunque successore degli Apostoli, cioè qualunque prete,
potrebbe sposarsi anche dopo l’ordinazione, perché il diritto naturale di
sposarsi dell’uomo e della donna è un diritto naturale garantito da Dio il
creatore e da Gesù Cristo, il Signore, quindi divino. Gli apostoli, stessi,
hanno sempre conservato questo diritto e la loro rinuncia ad usare del proprio
diritto divino di avere una moglie, non ha fatto perdere, a loro, il diritto
stesso – come afferma S. Paolo.
Infatti, le restrizioni legali, sia di carattere permanente
sia transitorio, per quando riguarda il diritto naturale di sposarsi, possono
essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive
esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e
pubblica (cfr. Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, 22 ottobre
1983).
Per questo diversi giuristi ed uomini di cultura si sono
schierati per l’abrogazione dell’art. 5 del Concordato a causa della sua
incompatibilità con le norme della Costituzione, dal momento che le norme sui
diritti di libertà riguardano tutti gli individui, cioè sono diritti
inderogabili e non consentono eccezioni. Ogni eccezione sarebbe viziata di
incostituzionalità. Gramsci nel 1932 definì gli “ex preti” “i paria” della
società italiana, perché coloro che nella Chiesa hanno la potestà e la
responsabilità del ministero per la comunità ecclesiale, hanno violato (cfr. 1
Concilio Lateranense 1123) in nome e per conto del sistema ecclesiastico, a
danno dei 10.000 preti italiani che hanno lasciato il ministero, sia il diritto
naturale che dà ad ogni uomo e ad ogni donna il diritto di sposarsi e gli
stessi diritti costituzionali.
E’ duro uscire dalla massa ed ascoltare nel proprio cuore la
voce suadente del Cristo che annuncia chi siamo. E’ duro smettere di negare e
di rimuovere una parte di noi come bisogno di verità, di bellezza, di intimità.
Ci pare impossibile realizzare il nostro singolare destino vivendo di infinito
nel finito, di eterno nel tempo.
Abbiamo bisogno d’esperienza per poter operare questo
passaggio, questa “pasqua quotidiana”. Esperienza d’amore e di fiducia
nell’altro per quanto diverso e sconosciuto. Esperienza di fiducia in chi mi
assicura che ogni uomo è figlio di Dio.
Tale esperienza d’amore è quella accessibile ad ogni creatura
umana perché è amore di amicizia, di sentimento, di tenerezza. E’ amore ciò che
spinge un ragazzo verso una giovane donna, ciò che lega due sposi. Chi ama
scopre per istinto che, chi ha di fronte, non è figlio della terra, ma figlio
di Dio. Soltanto per coloro che amano, tutto il significato dell’esistenza e
tutti i valori del mondo si condensano nella vita dell’altro, nella sua sola
presenza, perfino in un suo abbraccio. Solo gli amanti quando sono vicini,
credono di essere prossimi a Dio, in lui, nel suo cuore.
Noi siamo “razza di Dio” e non “esuberi”, “canaglie”,
“nemici”, “fatali creatori” di nuovi odi e scontri sulla terra. In Lui viviamo,
ci muoviamo e siamo” (At 17,28-29). Non abbiamo bisogno di tempio, perché Dio
abita nel cuore di ogni uomo ( 1Gv 4,16; Ap.21,22). Non è forse compito, anche
del prete sposato, indicare agli uomini in mezzo ai quali vive con la sua
famiglia, chi sono, da chi sono nati, qual è il loro destino ? Indicare come
nel cuore di ogni uomo il cielo si ricongiunga alla terra e dove la stessa
storia umana trova un approdo di pace ?
Penso che l’immagine simbolica” della strada” ci possa
indicare quale atteggiamento avere nei confronti dell’uomo in genere e del
prete sposato in particolare, proprio perché la strada, con tutto quello che
essa significa, è un contesto provocatorio. Dalla strada, infatti, provengono
le richieste di giustizia e di condivisione di tutti coloro che si sentono soli
ed abbandonati. La strada, quasi sempre, ci offre delle situazioni nuove o
inattese che ci colgono impreparati e di fronte alle quali è necessario
rivestirci dell’umiltà dell’ascolto, aprirci al confronto con le varie
situazioni, nella ricerca, sempre nuova, di soluzioni alternative.
Questo tipo d’ascolto, molte volte, scardina alcune certezze
alle quali siamo tradizionalmente aggrappati e ci spiazza, mentre il confronto
veritiero e sereno ci mette in crisi, perché ci obbliga a ripensare e rivedere
alcune nostre categorie ritenute, forse, fino a quel momento, eccessivamente
certe e sicure.
Quando ci avventuriamo per questi sentieri, gli usuali
riferimenti morali saltano. Ridefinirli ci spaventa perché ci portano ad
abbandonare alcune sicurezze. Ci obbligano a sfiorare elementi e giudizi morali
che, fino ad oggi, erano stati dati come definitivi; ma, soprattutto perché
temiamo, toccando punti di riferimento di questo tipo, di non riuscire ad
evitare un’arbitrarietà di cui abbiamo giustificato sospetto e timore.
Tuttavia, ascoltare le provocazioni che provengono dalla strada non vuol dire
uscire da un quadro morale o dall’etica, in quanto tale, e tanto meno diventare
succubi di dinamiche immorali o, peggio ancora, a-morali. Significa, invece,
accettare che alcuni nuovi problemi c’interpellino e c’interroghino, correndo,
anche, il rischio di scoprire che la risposta che davamo all’uomo, al prete
sposato di "ieri", non sia più adeguata per l’uomo, per il prete
sposato di "oggi".
p. Giuseppe dall’Abruzzo.
[1]
Cfr. DGMC (Decreto Generale sul Matrimonio Canonico) 1; Congregazione per la
Disciplina dei Sacramenti, 21 settembre 1970; CEI, Evangelizzazione e
sacramento del matrimonio 101, 20 ottobre 1970.