Gli Enti di culto
acquistano la "personalità giuridica" mediante un decreto di
riconoscimento del Ministero dell’Interno, la cui istruttoria è curata dal
Prefetto.
Parrocchie, chiese,
istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di
vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.
Domanda (in bollo
da €. 14.62) sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità
ecclesiastica competente deve essere presentata alla Prefettura nella cui
provincia ha sede l’ente e deve contenere:
• generalità del rappresentante legale
• natura giuridica dell'Ente
• denominazione e sede
• elenco della documentazione allegata
·
a) - Assenso al
riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in
calce all'istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è
sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
·
b) - Statuto: il
documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal
rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità
ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo
stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:
a. configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di
fedeli);
b. denominazione e sede;
c. fini ed attività dell'ente;
d. struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun
organo;
e. norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o
l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
f. patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della
relativa stabilità;
g. in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza,
istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del
bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione.
Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve
essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
h, norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
i. norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del
Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.
Nota bene
Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.
·
c) - Decreto di erezione
canonica o di approvazione: se scritto in latino dovrà essere corredato della
traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del
provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo
dell'Ordinario Diocesano;
·
d) - Relazione:
sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, deve
indicare:
a. numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
b. patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
c. brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
d. le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o
altro).
Nota bene
Qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di
Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche
l'elenco delle sedi all'estero.
·
e) - Atto o
contratto: relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica). La
disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad
esempio contratto di locazione).
·
f) - Prospetti
economici: indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli
ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor
periodo di esistenza dell'ente.
·
g) - Dichiarazione
bancaria o di altro istituto di credito: comprovante la consistenza del
patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
·
h) - Patrimonio
immobiliare: relazione tecnico descrittiva dei beni immobiliari redatta da un
tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).
In relazione alla
tipicità degli Enti, la documentazione deve essere così integrata:
PARROCCHIE
Documentazione richiesta:
dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
a. circoscrizione territoriale e numero dei fedeli;
b. se la parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se ex conventuale),
o in un locale provvisorio;
c. sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura.
Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di
sicurezza della chiesa o del locale provvisorio, sede della parrocchia.
CHIESE
Documentazione richiesta:
dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
a. la funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi e il
numero dei fedeli che frequentano la chiesa;
b. che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente
ecclesiastico;
c. se si tratta di chiesa ex conventuale;
d. sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura.
Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di
sicurezza dell'edificio sacro.
ISTITUTI DI DIRITTO DIOCESANO
Documentazione richiesta:
a. dichiarazione di assenso della Santa Sede
b. attestato della Santa Sede da cui risulti la capacità canonica
dell'Ente di acquistare e possedere beni, nonché la cittadinanza e i dati
anagrafici del legale rappresentante;
c. attestazione che l'Ente ha la sua sede principale in Italia;
d. per le relative “province”, che l'attività delle stesse sia limitata
al territorio dello Stato o ai territori di missione;
e. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al
possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa
dichiarazione può essere autocertificata.
SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
Documentazione richiesta:
a. decreto di erezione canonica;
b. dichiarazione di assenso della Santa Sede;
c. attestato della Santa Sede da cui risulti che l'Ente ha la sede
principale in Italia. In caso di riconoscimento di “province”, dovrà risultare
che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o ai
territori di missione;
d. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale
rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività
nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta
degli Ordinari diocesani competenti per territorio);
e. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al
possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa
dichiarazione può essere autocertificata.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
Documentazione richiesta:
a. decreto di erezione canonica;
b. dichiarazione di assenso della Santa Sede;
c. atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di
atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà
essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dal
verbale dell'organo collegiale);
d. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale
rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività
nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegare i nullaosta rilasciati
dagli Ordinari diocesani competenti per territorio).
FONDAZIONIDocumentazione
richiesta:
a. atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di
atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà
essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dalla
delibera dell'organo collegiale);
b. dichiarazione dell'Ordinario Diocesano attestante la rispondenza della
Fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
NOTA BENE
Qualora avvenga un mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei
beni e nel modo di esistenza di un Ente di culto:
- Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale,
contenente:
a. denominazione e sede;
b. indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;
c. elenco della documentazione allegata.
Documenti da
allegare:
a)• Assenso all'istanza prestato dalla competente Autorità ecclesiastica in
calce all'istanza o in atto a parte. Non occorre assenso in caso l'istanza sia
sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica;
b)• Provvedimento dell'Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il
mutamento;
c)• Delibera degli organi collegiali (ove esistenti);
d)• Certificato iscrizione nel registro persone giuridiche;
e) Statuto vigente (lo statuto non è richiesto per gli Enti che fanno
parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi,
Seminari);
f)• Relazione sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno
determinato il mutamento.
- Legge 20 maggio 1985, n. 222