I ministri di culto
possono chiedere al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale degli Affari
dei Culti diversi dal cattolico - per il tramite dell´Ufficio Territoriale del
Governo della provincia in cui risiedono - l'approvazione della propria nomina.
Tale provvedimento, però, non è diretto ad attribuire rilevanza giuridica alla
nomina ma solo a consentire al ministro di culto interessato il compimento di
atti produttivi di effetti giuridici. Senza l'approvazione, pertanto, i
ministri di culto non possono celebrare matrimoni con efficacia civile, non
possono essere dispensati dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione
delle forze armate dello Stato, non possono ricevere testamenti nelle
situazioni (di calamità pubbliche, di luogo dove domina una malattia reputata
contagiosa o di infortuni) previste dall'art. 609 del cod. civ., ecc.
Una notazione: la qualifica di ministro di culto è incompatibile con l'incarico
di giudice di pace a termini della legge 21 novembre 1991, n. 374.