Le nomine dei ministri di culto


I ministri di culto possono chiedere al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale degli Affari dei Culti diversi dal cattolico - per il tramite dell´Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui risiedono - l'approvazione della propria nomina.

Tale provvedimento, però, non è diretto ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina ma solo a consentire al ministro di culto interessato il compimento di atti produttivi di effetti giuridici. Senza l'approvazione, pertanto, i ministri di culto non possono celebrare matrimoni con efficacia civile, non possono essere dispensati dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, non possono ricevere testamenti nelle situazioni (di calamità pubbliche, di luogo dove domina una malattia reputata contagiosa o di infortuni) previste dall'art. 609 del cod. civ., ecc.

Una notazione: la qualifica di ministro di culto è incompatibile con l'incarico di giudice di pace a termini della legge 21 novembre 1991, n. 374.