La pari libertà delle
confessioni religiose è riconosciuta dalla Costituzione e garantisce il diritto
di organizzarsi secondo propri statuti, regolando i rapporti con lo Stato per
legge sulla base di "intese". Il diritto di professare la propria
fede assicura a cittadini, stranieri e apolidi, di poterne fare propaganda ed
esercitare il relativo culto, alla sola condizione che si tratti di riti non
contrari al buon costume
Di particolare delicatezza è la cura dell'osservanza degli articoli 3,
8 e 19 della Costituzione che concernono: l'eguaglianza di tutti i cittadini
senza distinzione di religione; la pari libertà delle confessioni religiose che
hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti e i cui rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di "intese"; il diritto di
tutti (quindi non solo dei cittadini ma anche degli stranieri e apolidi) di
professare la propria fede, farne propaganda ed esercitare il relativo culto
alla sola condizione, però, che si tratti di riti non contrari al buon costume.
Questa competenza va assumendo sempre maggior rilievo in relazione al
proliferare di nuove religiosità, dell'immigrazione massiccia e della crisi di
valori che ha seguito la trasformazione sociale del nostro Paese a partire
dagli anni '60. Va sottolineato come, negli ultimi anni, si assista a un forte
interesse per la materia dei culti diversi dal cattolico; lo testimonia, tra
l'altro, l'alto numero di studenti che, per la compilazione di tesi di laurea,
chiede di avere colloqui e scambi di opinione con gli addetti alla Direzione
centrale per gli affari dei culti. Taluni studiosi chiedono, inoltre, di potere
consultare atti di archivio, da cui spesso vengono tratti preziosi spunti di
riflessione.
A fronte di istanze sociali nuove, la normativa di base da applicare è
ancora quella sui "culti ammessi": la legge 24 giugno 1929 n. 1159 e il relativo
regolamento di attuazione approvato con R. D. 28 febbraio 1930 n. 289, che la Corte
Costituzionale, con alcune sentenze, ha reso conforme al nostro dettato
costituzionale.
A tale normativa si sostituiscono - per le confessioni che abbiano stipulato
con lo Stato un apposito accordo, ossia "l'intesa" ex articolo
8, comma 3, della Costituzione - le leggi con cui gli accordi stessi
divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico.
Le confessioni che hanno stipulato 'intese' sono:
la Tavola valdese,
l'Unione delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno,
le Assemblee di Dio in Italia,
l'Unione delle comunità ebraiche italiane,
l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia,
la Chiesa evangelica luterana in Italia.
Per queste confessioni, enti dotati di personalità giuridica, valgono leggi
particolari della cui attuazione si occupa, per le parti di propria competenza,
il Ministero dell'Interno.
E'
facoltà dello Stato italiano conferire o meno la personalità giuridica agli
istituti delle confessioni. L'articolo 2 della legge n. 1159/1929 dispone, infatti, che detti
istituti "possono essere eretti in ente morale".
Per questo motivo il riconoscimento della personalità giuridica di
istituti (o, per usare un linguaggio attuale, enti, associazioni o fondazioni)
di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui
principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con
l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità
per l'ente di culto di divenire soggetto di diritto.
Il riconoscimento viene concesso, dopo attenta e articolata istruttoria, su
proposta del Ministro dell'Interno, con decreto del Presidente della
Repubblica, uditi il Consiglio di Stato (parere di legittimità) e il Consiglio
dei ministri (parere di opportunità politica).