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di Luisella Battaglia
• da Secolo XIX del 5 maggio 2008, pag. 11
Il 3 maggio
è entrata in vigore la Convenzione Onu sulla disabilità, il primo
grande trattato sui diritti umani siglato nel terzo millennio,
un potente strumento per sradicare ostacoli storici come la
discriminazione, l’isolamento sociale, la
marginalizzazione economica, la mancanza di opportunità di partecipazione
alle decisioni in campo politico e economico.
Il
testo, ampio e articolato, si compone di un preambolo di 50 articoli
e di un protocollo aggiuntivo che riguarda principalmente le procedure
d’appello in caso di violazione dei diritti stabiliti dalla
Convenzione stessa.
Nel mondo si stima che vi siano almeno 650
milioni di persone con disabilità, l’80 per cento delle quali vive nei
Paesi in via di sviluppo:
si
tratta, dunque, di un decimo della popolazione mondiale ma oltre due terzi
dei membri delle Nazioni Unite non prevedono per esse,
attualmente, nessuna protezione giuridica.
La
Convenzione, che va a integrarsi con gli altri atti
internazionali concernenti i diritti umani già esistenti, ha lo scopo
di evidenziare la particolare situazione delle persone con disabilità, al
fine di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e eguale
godimento del diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, al
lavoro, a una vita indipendente, alla mobilità, alla libertà d’espressione
e, in generale, alla partecipazione alla vita politica e sociale.
Un problema
molto dibattuto nel corso dell’elaborazione del documento è stata la
definizione stessa di "disabilità".
L’articolo 1
riporta la definizione sulla quale si è raggiunto l’unanime consenso:
«Menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di lunga durata
che, interagendo con varie barriere, possono ostacolare la piena ed
effettiva partecipazione nella società».
In essa
- e qui mi sembra risieda la sua novità e il suo merito - si insiste non
su questa o quella dimensione settoriale del problema, ma su un aspetto
generale di grande importanza: quello del disabile come soggetto
portatore di determinati diritti.
Gli articoli
dal 2 al 4 stabiliscono i principi generali e gli obblighi che i Paesi si
assumeranno nel ratificare la Carta.
Negli articoli successivi - dal 5 all’8
si approfondisce il concetto di "non discriminazione" nei
suoi vari aspetti, riservando tra l’altro una trattazione particolare alle
donne e ai bambini, gruppi considerati maggiormente a rischio.
Gli articoli
seguenti - dal 9 al 19 - affrontano in maniera più dettagliata i vari diritti:
quello all’accessibilità dell’ambiente, dei servizi e delle
tecnologie; alla protezione in caso di situazioni di rischio o di
emergenza; all’eguale trattamento davanti alla legge e all’eguale accesso
alla giustizia; alla libertà e alla sicurezza;
a non essere oggetto di
sperimentazione scientifica - inclusa la sperimentazione medica -
senza il proprio consenso libero e informato;
a non
subire sfruttamento, violenza e abusi; all’integrità personale; a poter
scegliere l’esperienza della vita indipendente o integrata nella
comunità, potendo accedere ai supporti necessari a tale scopo (ad
esempio servizi di sostegno domiciliare).
La Carta
continua impegnando gli Stati ad assicurare i diritti alla mobilità
personale (art.20); alla libertà di opinione e di accesso alle
informazioni (art.21);
alla privacy (art.22); a non subire
restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare
una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in
merito alla generazione e all’educazione dei figli (art.23);
all’educazione
integrata (art.24);
ad eguali
standard di assistenza sanitaria (art.25). Per quanto
riguardagli interventi più specifici relativi alla riabilitazione e
all’integrazione nel mondo del lavoro (art. 26-27), viene sottolineata
l’importanza di non vederli come interventi isolati ma come
componenti di un approccio integrato che consideri, nel loro assieme,
i percorsi di riabilitazione, di formazione professionale, di educazione,
guardando alla persona nel suo complesso per facilitare
«il raggiungimento della massima indipendenza, della realizzazione
personale e della partecipazione in tutti gli aspetti della vita».
La Carta
prosegue trattando il diritto ad adeguati standard abitativi e di
protezione sociale (art.28);
alla partecipazione alla vita
politica (art.29); alle attività culturali, ricreative e
sportive (art.30).
È prevista
infine (art.34) una Commissione per i diritti delle persone disabili
eletta dagli stati membri, alla quale ogni Stato dovrà fornire periodicamente
dei rapporti che verranno valutati raccomandando eventuali interventi in
collaborazione con gli Stati stessi e altre agenzie delle
Nazioni Unite.
La
Convenzione, un documento di portata storica, sarà oggi al centro del
convegno nazionale organizzato dall’Istituto italiano di bioetica presso
la facoltà di Scienze della formazione (ore 15 -19) dell’Università
di Genova:
un
appuntamento annuale sui temi della disabilità, giunto ormai alla sua
quinta edizione. Purtroppo il nostro Paese, che pure era stato anni
addietro il promotore di tale importante iniziativa, non ha ancora
provveduto alla sua ratifica:
l’iter si è
arenato con la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere,
dopo che il Consiglio dei ministri aveva approvato il disegno di
legge di ratifica e esecuzione della Convenzione.
Ma
l’Italia non può restare fuori. L’auspicio è che il nuovo governo provveda
a tale adempimento con la massima tempestività, dando il suo sì
definitivo e definendo i provvedimenti che rendano la nostra legislazione
conforme ai principi della Convenzione.
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NOTE
Luisella
Battaglia è docente di filosofia morale e bioetica all’Università di Genova e
membro del Comitato nazionale per la bioetica.
(Cortesia di A. Percelsi)