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La Convenzione Onu sulla disabilità

di Luisella Battaglia

• da Secolo XIX del 5 maggio 2008, pag. 11

Il 3 maggio è entrata in vigore la Convenzione Onu sulla disabilità, il primo grande trattato sui diritti umani siglato nel terzo millennio, un potente strumento per sradicare ostacoli storici come la discriminazione, l’isolamento sociale, la marginalizzazione economica, la mancanza di opportunità di partecipazione alle decisioni in campo politico e economico.

Il testo, ampio e articolato, si compone di un preambolo di 50 articoli e di un protocollo aggiuntivo che riguarda principalmente le procedure d’appello in caso di violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione stessa.

 Nel mondo si stima che vi siano almeno 650 milioni di persone con disabilità, l’80 per cento delle quali vive nei Paesi in via di sviluppo:

 si tratta, dunque, di un decimo della popolazione mondiale ma oltre due terzi dei membri delle Nazioni Unite non prevedono per esse, attualmente, nessuna protezione giuridica.

 

La Convenzione, che va a integrarsi con gli altri atti internazionali concernenti i diritti umani già esistenti, ha lo scopo di evidenziare la particolare situazione delle persone con disabilità, al fine di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e eguale godimento del diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, al lavoro, a una vita indipendente, alla mobilità, alla libertà d’espressione e, in generale, alla partecipazione alla vita politica e sociale.

 

Un problema molto dibattuto nel corso dell’elaborazione del documento è stata la definizione stessa di "disabilità".

L’articolo 1 riporta la definizione sulla quale si è raggiunto l’unanime consenso: «Menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di lunga durata che, interagendo con varie barriere, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società».

 

In essa - e qui mi sembra risieda la sua novità e il suo merito - si insiste non su questa o quella dimensione settoriale del problema, ma su un aspetto generale di grande importanza: quello del disabile come soggetto portatore di determinati diritti.

Gli articoli dal 2 al 4 stabiliscono i principi generali e gli obblighi che i Paesi si assumeranno nel ratificare la Carta.

 Negli articoli successivi - dal 5 all’8 si approfondisce il concetto di "non discriminazione" nei suoi vari aspetti, riservando tra l’altro una trattazione particolare alle donne e ai bambini, gruppi considerati maggiormente a rischio. 

Gli articoli seguenti - dal 9 al 19 - affrontano in maniera più dettagliata i vari diritti: quello all’accessibilità dell’ambiente, dei servizi e delle tecnologie; alla protezione in caso di situazioni di rischio o di emergenza; all’eguale trattamento davanti alla legge e all’eguale accesso alla giustizia; alla libertà e alla sicurezza;

 a non essere oggetto di sperimentazione scientifica - inclusa la sperimentazione medica - senza il proprio consenso libero e informato;

 a non subire sfruttamento, violenza e abusi; all’integrità personale; a poter scegliere l’esperienza della vita indipendente o integrata nella comunità, potendo accedere ai supporti necessari a tale scopo (ad esempio servizi di sostegno domiciliare).

 

La Carta continua impegnando gli Stati ad assicurare i diritti alla mobilità personale (art.20); alla libertà di opinione e di accesso alle informazioni (art.21);

 alla privacy (art.22); a non subire restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in merito alla generazione e all’educazione dei figli (art.23);

 all’educazione integrata (art.24);

ad eguali standard di assistenza sanitaria (art.25). Per quanto riguardagli interventi più specifici relativi alla riabilitazione e all’integrazione nel mondo del lavoro (art. 26-27), viene sottolineata l’importanza di non vederli come interventi isolati ma come componenti di un approccio integrato che consideri, nel loro assieme, i percorsi di riabilitazione, di formazione professionale, di educazione, guardando alla persona nel suo complesso per facilitare «il raggiungimento della massima indipendenza, della realizzazione personale e della partecipazione in tutti gli aspetti della vita».

 

La Carta prosegue trattando il diritto ad adeguati standard abitativi e di protezione sociale (art.28);

 alla partecipazione alla vita politica (art.29); alle attività culturali, ricreative e sportive (art.30).

È prevista infine (art.34) una Commissione per i diritti delle persone disabili eletta dagli stati membri, alla quale ogni Stato dovrà fornire periodicamente dei rapporti che verranno valutati raccomandando eventuali interventi in collaborazione con gli Stati stessi e altre agenzie delle Nazioni Unite.

 La Convenzione, un documento di portata storica, sarà oggi al centro del convegno nazionale organizzato dall’Istituto italiano di bioetica presso la facoltà di Scienze della formazione (ore 15 -19) dell’Università di Genova:

un appuntamento annuale sui temi della disabilità, giunto ormai alla sua quinta edizione. Purtroppo il nostro Paese, che pure era stato anni addietro il promotore di tale importante iniziativa, non ha ancora provveduto alla sua ratifica:

l’iter si è arenato con la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere, dopo che il Consiglio dei ministri aveva approvato il disegno di legge di ratifica e esecuzione della Convenzione.

 

 Ma l’Italia non può restare fuori. L’auspicio è che il nuovo governo provveda a tale adempimento con la massima tempestività, dando il suo sì definitivo e definendo i provvedimenti che rendano la nostra legislazione conforme ai principi della Convenzione.

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NOTE

 

Luisella Battaglia è docente di filosofia morale e bioetica all’Università di Genova e membro del Comitato nazionale per la bioetica.   

(Cortesia di A. Percelsi)