CLASS ACTION ITALIANA ALL'AMATRICIANA. DUBBI E PERPLESSITA'. COME AGIRE

    Cosa e' una class action?     Con la finanziaria 2008 e' stata introdotta nell'ordinamento italiano una  azione giudiziaria che consente ad associazioni e comitati di chiedere al  giudice l'accertamento di un diritto alla restituzione di somme o al  risarcimento del danno in alcune materie (vedi dopo). La peculiarita' di  quest'azione consiste nel fatto che, diversamente dalle "normali" cause in  tribunale, questo accertamento non varra' solo fra le parti nel processo, ma  anche nei confronti di tutti coloro i quali, pur non prendendo parte al  giudizio, vi abbiano aderito. 

    Su che cosa si puo' fare una class action?      Non si puo' proporre una class action per far valere qualsiasi diritto ma  solo nei casi previsti:     - contratti stipulati mediante l'uso di formulari, o comunque contratti le  cui clausole non sono state oggetto di negoziazione fra i contraenti (ad  esempio, tutti i contratti di telefonia, servizi, assicurazioni, bancari);     - danni da fatti illeciti extracontrattuali (ad esempio, danni da prodotto  difettoso);     - danni derivanti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti  anticoncorrenziali.     In tutti i casi occorre che sussista l'interesse collettivo dei consumatori o  utenti. Ci pare ovvio che il legislatore non abbia inteso "interesse collettivo"  in senso tecnico giuridico (ossia interesse che fa capo ad un ente esponenziale  di un gruppo non occasionale), ma vi abbia ricompreso piu' genericamente ogni  interesse leso che faccia capo ad una pluralita' di soggetti. In caso contrario,  sarebbe pressoche' impossibile proporre class action in Italia. 

    Chi puo' iniziare una class action?       Una class action puo' essere intrapresa solo da associazioni e comitati  che siano adeguetamente rappresentativi di interessi collettivi fatti valere in  giudizio. Non potranno dunque proporre class action i singoli consumatori, o  gruppi di consumatori che non siano organizzati in comitati o associazioni. 

    Ma cosa vuol dire "adeguatamente rappresentative"?        In assenza di specificazioni normative, sara' compito del giudice valutare  la legittimazione dell'associazione ad agire in giudizio. In passato, con  riferimento ad azioni giudiziali sotto questo profilo analoghe (azione  inibitoria ex art. 1469 sexies c.c.), la giurisprudenza ha valutato la  sussistenza di una adeguata rappresentativita' sulla base dei seguenti criteri:   i contenuti e le finalita' di tutela dei consumatori presenti nello statuto  dell'associazione; l'aver preso parte a organismi pubblici; il riconoscimento  della rappresentativita' da parte di altri giudici.        Il problema della rappresentatività' a nostro avviso operera' in modo  differenziato per le associazioni che si occupano di tutela dei consumatori e  comitati preesistenti che si sono occupati del problema, da una parte, e  dall'altra i comitati creati appositamente per promuovere la class action.        In relazione ai primi sara' molto piu' semplice per il giudice valutarne  la  rappresentatività', poiche' potra' analizzarne l'operato nel passato, la  storia, la diffusione e pubblicizzazione  del proprio operato fra la gente, la  possibilita' di raggiungere con i propri mezzi ampie fette di popolazione.      I comitati costituiti ad hoc dovranno invece provare, a nostro avviso, in  maniera piu' pregnante la propria rappresentativita'. Se ad esempio porteranno  in giudizio un problema locale, la valutazione potra' vertere anche su come  hanno coinvolto l'utenza (sui quotidiani locali ad esempio) o sulla portata del  problema fra l'utenza.        Quando un interesse collettivo puo' essere fatto valere con una class  action?       La legge prevede come ammissibili solo le azioni che riguardino interessi  suscettibili di "adeguata tutela" tramite lo strumento della class action. Cosa  vuol dire? A nostro avviso, questo criterio atterra':    - la diffusione dell'interesse collettivo che si intende tutelare (secondo  questo criterio non si potrebbero proporre class action che riguardino un numero  di consumatori troppo esiguo);    - la "non generalizzabilita'" del caso portato all'attenzione del giudice.  Secondo questo criterio non si potrebbe proporre una class action quando la  modalita' con cui la lesione del diritto (o la violazione del contratto) si e'  verificata e la responsabilita' che ne consegue non possono che esser valutate  caso per caso. Ad esempio, viene iniziata una class action contro l'inefficienza  dei call center di un gestore telefonico; non crediamo che questo, che pure e'  un inadempimento contrattuale, sia giudicabile con la class action poiche' puo'  riguardare inefficienze troppo diverse fra loro per poterne astrarre una  categoria di inadempimento. Diverso se l'azienda pratica una tecnica pratica  commerciale scorretta "uniforme" (pubblicita' ingannevole sul sito  dell'azienda). 

    In quale tribunale va proposta la class action?       La legge prevede che debba essere proposta davanti al Tribunale in cui ha  sede l'azienda (ad esempio, una azione contro Telecom andra' proposta a Milano).  Riteniamo pero' che come "sede" non si debba intendere esclusivamente la sede  legale (altrimenti il legislatore lo avrebbe specificato), ma anche (come  prevede l'art. 19 c.p.c.) il luogo in cui  l'impresa ha uno stabilimento e un  rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Rimane aperto il problema per  citare quelle aziende straniere che non hanno in Italia sedi con un  rappresentante autorizzato a stare in giudizio. 

    Si possono proporre piu' class action da parte di soggetti diversi per lo  stesso problema?       La legge non specifica nulla; ben potrebbero dunque esistere davanti al  tribunale di Milano due distinte class action presentate da due diverse  associazioni contro, ad esempio, gli 899 di Telecom. Riteniamo che in questi  casi molto probabilmente il giudice, per evitare che sullo stesso problema ci  siano pronunce contrastanti, riunira' le due cause in una unica. 

    Chi puo' aderire ad una class action?       Uno dei piu' grandi difetti di questa legge, che ne limita fortemente il  campo di azione, e' che potra' aderire alla class action solo il "consumatore"  cosi' come definito nel codice del consumo, cioe' "la persona fisica che agisce  per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o  professionale eventualmente svolta". Ne consegue che non potranno  partecipare  ad una class action soggetti diversi dai consumatori, cioe' chi, come una  qualunque azienda piccola, grande o individuale, abbia subito un danno  nell'esecuzione di un contratto di adesione. Per fare un esempio, in caso di  class action contro l'inadempimento di un gestore telefonico, potranno  partecipare i singoli consumatori che abbiano una utenza residenziale, non anche  le utenze classificate come "business", seppure il danno che ne ricevono, ma  soprattutto l'illecito contrattuale che ne e' a monte, sono identici. 

    Il singolo consumatore: azione individuale o class action?       Nel caso in cui sia gia' stata iniziata una class action, il singolo  consumatore che intenda far valere in giudizio il proprio diritto al  risarcimento per il medesimo problema potra':     - promuovere una azione individuale contro l'impresa davanti al giudice  competente per la propria residenza;     - aderire alla class action. In quest'ultimo caso, che la class action sia  vittoriosa o sia perdente, egli sara' vincolato a quella decisione del giudice e  non potra', a sentenza emessa, promuovere una propria azione individuale;     - intervenire nella causa di class action non come "aderente" ma con una  propria azione giudiziale. Il consumatore potra' infatti portare in giudizio le  proprie ragioni (con un proprio avvocato) e le proprie prove a sostegno della  causa comune.     In ogni caso –riteniamo– il consumatore non potra' aderire a diverse class  action aventi lo stesso oggetto proposte da due diverse associazioni. Infatti  "aderire" alla class action significa comunque agire in giudizio, e per i  principi del diritto processuale italiano non si puo' agire nei confronti dello  stesso soggetto e per lo stesso motivo con due cause contemporaneamente.  L'aderente potra' comunque sempre ritirarsi dalla class action fino al momento  della precisazione delle conclusioni. 

    Chi, e come, fa sapere che e' in corso una class action?       Una volta che il giudice ha ritenuto ammissibile la class action, dispone  che sia data, a cura del proponente, adeguata informazione sulla stessa. La  legge non spiega altro e dunque, molto probabilmente, sara' lo stesso giudice a  decidere come andra' pubblicizzata l'azione. Ma per avere una pubblicita' idonea  a raggiunger il maggior numero di possibili aderenti, soprattutto nelle cause di  rilievo nazionale, servirebbero all'associazione che ha proposto l'azione  ingenti fondi (si pensi alla pubblicazione su quotidiani nazionali, ad esempio).  Cio' di sicuro inibirebbe molte associazioni con limitate disponibilita'  economiche a promuovere class action. Del resto e' fondamentale che i  consumatori siano ben informati sulle class action esistenti ed e'  indispensabile che chiunque ne possa avere facilmente conoscenza tramite un  unico mezzo di informazione istituzionale di base. Pertanto proponiamo/auspichiamo  che (in fase di applicazione della normativa) sia predisposto un sit  o Internet gestito dal Ministero di Grazie e Giustizia all'interno del quale  ogni proponente, la cui azione sia stata ammessa dal giudice, possa comunicare  l'esistenza della class action e l'oggetto della stessa. In questo modo chiunque  potra' in qualsiasi momento consultare l'elenco delle class action attive in  Italia. L’idonea pubblicita’ a garanzia dell’utenza, se interpretata in modo  eccessivamente oneroso e non proporzionale alle forze del proponente, rischia di  essere paralizzante per il meccanismo stesso. 

    L'adesione del consumatore alla class action       La legge prevede che il consumatore che intende aderire alla class action  lo comunichi per iscritto all'associazione proponente, senza pero' specificare  nel dettaglio come cio' debba avvenire. Sembrerebbe dunque sufficiente anche  l'invio di una email o di una raccomandata AR, ma un simile meccanismo cozza con  l'esigenza di certezza del diritto propria del nostro ordinamento processuale.  Infatti una mail, seppur con nome e cognome puo' non essere sufficiente ad  identificare con certezza il soggetto che aderisce; similmente per la  raccomandata. Dal ricevimento della comunicazione si producono effetti giuridici  che vincoleranno l'aderente, e l'impresa ben potrebbe contestare l'adesione  stessa, creando incertezza e caos applicativo. Seppur appaia un "appesantimento  burocratico" riteniamo estremamente utile che l’aderente provveda a far  autenticare la propria firma e fotocopia del documento presso il Comune di  residenza o domicilio,  e solo cosi’ spedire l’adesione al propon  ente per raccomandata AR. 

    La sentenza       Al termine della causa se il giudice ritiene di accogliere la domanda  giudiziale, si pronuncia accertando l'esistenza del diritto al risarcimento del  danno o alla restituzione, senza pero' quantificare gli stessi, ma limitandosi  ad individuare i criteri da utilizzare nella quantificazione del loro ammontare.  Inoltre, qualora sia possibile allo stato degli atti, il giudice determina una  somma minima che deve comunque essere corrisposta ai singoli consumatori che  hanno aderito all'azione. Rimane il dubbio sulla immediata esecutivita' di  questa parte della sentenza: se cioe' nel caso in cui l'impresa non corrisponda  questa somma il consumatore possa iniziare subito una esecuzione forzata. Cio'  perche' la sentenza emessa dal giudice dovrebbe essere di accertamento del  diritto, e non gia' anche di condanna dell'azienda, rinviando alle successive  fasi (conciliativa o giudiziale (!!!)) la liquidazione degli importi. A nostro  avviso, a prescindere dalle definizioni giuridiche e   dottrinali, dovrebbe esser possibile eseguirla anche solo per quegli importi  minimi senza dover attendere gli ulteriori sviluppi. 

    La proposta transattiva dell'azienda, l'accettazione, la conciliazione. La  beffa del legislatore     - E dopo la sentenza?     Tutto e' rimesso alla "buona volonta' dell'azienda". Vediamo come.     In caso di vittoria della class action, l'impresa chiamata in causa potra'  proporre ai singoli consumatori una transazione, mediante il pagamento di una  somma a liquidazione del danno. La proposta dovra' essere fatta entro sessanta  giorni dalla notificazione della sentenza e, se accettata, diventera' titolo  esecutivo (con il quale il singolo potra' attivare una procedura di esecuzione  forzata). Nel caso in cui la proposta non venga fatta, o non venga accettata, si  apre una ulteriore fase di conciliazione.      - Un dubbio: chi accetta la proposta?     I singoli o il proponente? La legge non e' chiara e, da una lettura  sistematica parrebbe che qualora anche un solo consumatore non abbia accettato  l'eventuale proposta dell'azienda, il presidente del Tribunale dovra' costituire  una "camera di conciliazione", ossia un tavolo di trattativa, sulla liquidazione  dei danni patiti da ogni consumatore che non abbia gia' transatto. Questa camera  sara' composta da un avvocato scelto dal proponente, uno scelto dall'impresa e  presieduta da un avvocato cassazionista. I consumatori che hanno gia' aderito  alla class action (e solo loro), se intendono partecipare alla fase  conciliativa, dovranno espressamente farne domanda.      - E cosa accade nella "camera di conciliazione"?    Questi gli scenari possibili:     - gli avvocati si accordano sui risarcimenti da pagare ai singoli  consumatori;     - non c'e' accordo, o c'e' solo per alcune posizioni, o ancora l'impresa non  partecipa nemmeno, e la camera va deserta.     In quest'ultimo caso, i singoli consumatori pur avendo una pronuncia che  accerta il loro diritto al risarcimento, dovranno nuovamente intentare causa, e  questa volta da soli, contro l'impresa per ottenere la quantificazione e  liquidazione del proprio danno. 

    Attenzione: non e' l'America. Una class action pensata per non funzionare      Il legislatore ce l'ha messa tutta e c'e' riuscito: far finta di potenziare  la tutela dei diritti, lasciando la situazione sostanzialmente invariata.       Come abbiamo gia' detto questa class action si applica, sostanzialmente,  solo ai contratti dei consumatori lasciando inspiegabilmente fuori moltissimi  altri campi dove, come dimostrano le esperienze straniere, la class action si  dimostra un ottimo strumento (contratti conclusi da chi ha partita IVA,  contratti di lavoro, rapporti con la pubblica amministrazione).       Esiste all'interno della legge una pericolosissima disposizione che, se non  adeguatamente interpretata, rischia di vanificare la class action. L'art. 140  bis, comma 3, prevede infatti che il giudice possa "differire la pronuncia  sull'ammissibilita' della domanda quando sul medesimo oggetto e' in corso  un'istruttoria davanti ad una autorita' indipendente". Cio' vuol dire che  ogniqualvolta un'autorita' quale l'Agcom o l'Agcm abbia aperto un procedimento  su quel tema, il giudice potrebbe sospendere il giudizio. Seppur si tratta di  una mera possibilita' lasciata al vaglio del giudice, rappresenta comunque una  pericolosa dilazione per altro insensata posto che un'istruttoria amministrativa  non dovrebbe avere alcuna interferenza con una causa civile.       Ma la vera beffa si ha nel fatto che una azione nata per dare un  risarcimento si possa concludere con una mera statuizione di principio.     Infatti, se scopo finale della class action e' di garantire il risarcimento  dei danni ai singoli aderenti, questa class action e' inutile.    Gia' il fatto che dopo una sentenza che accerta un diritto e perfino, laddove  possibile, una somma minima da corrispondere, sia previsto un tavolo di  conciliazione facoltativo per l'azienda (!!!), per liquidare le somme, dimostra  chiaramente l'intento del legislatore: creare uno strumento giudiziale vuoto e  infruttuoso.    Che interesse avrebbe mai l'impresa a partecipare alle fasi successive alla  sentenza? Nessuno. Puo' non fare alcuna proposta; puo' disertare la camera di  conciliazione (tanto non la punisce nessuno); puo', solo per una questione di  immagine, proporre una transazione minima per "salvare la faccia". Rimane  comunque consapevole del fatto che senza il suo consenso il singolo sara'  costretto, dopo aver gia' fatto -E VINTO- un giudizio (e pagate le relative  spese) farne un'altro, questa volta per quantificare il suo risarcimento; e  probabilmente dopo, un altro ancora, per eseguire la seconda sentenza che avra'  ottenuto (esecuzione forzata). Arriviamo cosi' a ben tre cause per l'ottenimento  di quanto gli spetta!!! 

    Ma allora perche' fare una class action?      Nonostante il legislatore abbia fatto di tutto (e vi sia riuscito) per  creare uno strumento dalle armi spuntate, crediamo che sia importante  utilizzarlo e spingere contemporaneamente per una sua radicale riforma. Infatti,  se dal quadro che ne abbiamo prospettato emerge chiaramente che alla maggior  parte dei consumatori converra', per celerita', proporre azioni individuali  piuttosto che aderire alla class action, ci sono una serie di casi in cui questo  strumento potra' essere utile: ci riferiamo in particolare a quelle situazioni  in cui il diritto al risarcimento non e' certo, o non e' evidente, o il cui  accertamento comporta una istruttoria particolarmente complessa e costosa. In  questi casi, fara' buon gioco al consumatore procedere collettivamente e  dividere con il proponente e gli altri aderenti i costi della propria tutela. Ad  esempio, in caso di azione giudiziaria per l'illegittima modifica delle  condizioni di un contratto di telefonia, sara' a nostro avviso piu' ut  ile per il singolo aderire alla class action piuttosto che proporre una propria  azione individuale. Cio' perche' la questione e' normativamente complessa e la  modesta entita' del danno non la renderebbe conveniente. 

    Nel frattempo, fin dalla sua entrata in vigore torneremo a chiederne la  modifica, conformemente alla nostra proposta di legge:  http://www.aduc.it/dyn/parlamento/arti.php?id=149901